Previdenza - Scudo Consulenze

Quando si è giovani non si dà molta attenzione all’età pensionabile. E' invece il momento più indicato per iniziare ad investire sulla previdenza, così da ritrovarsi più tutelati quando si va in pensione.

Il Piano Individuale Pensionistico Multiramo di UnipolSai proposto da Scudo Consulenze, è una forma di previdenza complementare che integra quella obbligatoria, facendo confluire i versamenti in una Gestione Separata e/o in un Fondo Interno. 
E’ dedicato a chi desidera costruire una pensione complementare rispetto a quella del sistema previdenziale obbligatorio, in grado di assecondare le proprie esigenze attraverso un piano pensionistico individuale Multiramo solido.

Principali vantaggi

Programma Life Cycle: in funzione dell’età compiuta dall’Aderente viene automaticamente attribuita una combinazione prefissata tra Fondo Interno e Gestione Separata

Flessibilità: possibilità di aumentare o diminuire gli importi dei versamenti oppure di effettuarne di aggiuntivi.

TFR: possibilità di contribuire versando anche il trattamento di fine rapporto, nei casi previsti dalla Legge

Fiscalità: possibilità di dedurre fiscalmente dal proprio reddito gli importi versati, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Prestazioni

In caso di vita dell’Aderente:

  • rendita vitalizia;
  • rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;
  • rendita vitalizia immediata reversibile rivalutabile;
  • rendita con controassicurazione decrescente;
  • rendita con raddoppio dell’importo in caso di perdita dell’autosufficienza (sottoscrizione possibile fino a 70 anni).

Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore ai 24 mesi, le prestazioni pensionistiche o parti di esse siano, su richiesta dell’Aderente, consentite con un anticipo di 5 anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza e che in tal caso, possono essere erogate, su richiesta dell’Aderente, in forma di rendita temporanea, fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio.

E’ possibile richiedere il capitale maturato in un’unica soluzione, fino ad un massimo del 50%, il resto verrà convertito in rendita vitalizia. In casi di decesso nel corso della fase di accumulo, la prestazione dovuta è pari all’importo maturato aumentata di una maggiorazione che varia in funzione dell’età assicurativa dell’Aderente al momento dell’evento. Se alla data del decesso l’Aderente ha un’età assicurativa inferiore o pari ai 45 anni, la prestazione dovuta è almeno pari ai capitali investiti. L’importo massimo della maggiorazione aggiuntiva non può comunque superare € 50.000.

Versamenti contributivi

Premi unici ricorrenti con possibilità di versamenti aggiuntivi.

Anticipazioni:

Le tipologie di anticipazioni consentite sono analoghe a quelle previste per il Tfr lasciato in azienda.

La somma da anticipare è calcolata come percentuale della posizione individuale dell’iscritto, formata dai versamenti effettuati e dai rendimenti realizzati dal fondo fino a quel momento.

L’anticipazione può essere richiesta nelle misure e per le causali che seguono:

  • spese sanitarie, conseguenti a gravissime condizioni relative a sé, al coniuge e ai figli (es. terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche), in qualsiasi momento e per un importo fino al 75% della posizione individuale maturata. Tale tipologia di anticipazione prevede che l’iscritto presenti la documentazione che comprovi la necessità e l’entità delle spese sostenute; 
  • l’acquisto e la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé e per i figli, dopo 8 anni di adesione al Fondo pensione e per un importo fino al 75% della posizione individuale maturata.

Tale tipologia di anticipazione prevede che l’iscritto presenti la documentazione che comprovi la necessità e l’entità delle spese sostenute.

Per ulteriori esigenze dell’iscritto, dopo 8 anni di adesione alla forma pensionistica complementare e per un importo fino al 30% della posizione individuale maturata.

A differenza delle anticipazioni per spese sanitarie e acquisto/ristrutturazione della prima casa, in caso di anticipazioni per “ulteriori esigenze” non viene richiesta documentazione che comprovi che le spese siano state effettivamente sostenute. Per il calcolo degli 8 anni di adesione sono considerati tutti i periodi (mesi, anni, etc.) di partecipazione alla forma pensionistica complementare, ad esclusione dei periodi in cui è stato esercitato il riscatto totale. In ogni caso, le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai superare, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti effettuati.

È bene ricordare che, la percezione di somme a titolo di anticipazione riduce la posizione individuale e, conseguentemente, l’entità della pensione complementare che sarà erogata al momento del pensionamento. Le somme ottenute sotto forma di anticipazioni possono essere tuttavia reintegrate dall’iscritto in qualsiasi momento, ad esempio tramite un versamento aggiuntivo al fondo (detto anche versamento una tantum).

Riscatto (totale o parziale)

L’aderente che prima del pensionamento perde i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare (es. in caso di cambiamento o cessazione dell’attività lavorativa), in alternativa al trasferimento della posizione previdenziale, può richiedere – a determinate condizioni - il riscatto della sua posizione.

Il riscatto può essere parziale o totale e può essere richiesto nei seguenti casi e misure:

  • il riscatto parziale del 50% della posizione individuale maturata, nel caso disoccupazione per un periodo compreso tra 12 e 48 mesi o di discontinuità lavorativa legata a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria/straordinaria di almeno 12 mesi;
  • il riscatto totale della posizione maturata nel caso in cui il periodo di disoccupazione sia superiore a 48 mesi o nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, di cambio di contratto, dimissioni, licenziamento o di morte dell’aderente.

Nell’ipotesi di decesso dell’aderente prima del pensionamento, l’intera posizione maturata è riscattata dai beneficiari indicati dall’iscritto nel modulo di adesione al fondo o, in mancanza di tale indicazione, dagli eredi.

Trasferimento

L’iscritto può trasferire la sua posizione individuale a un’altra forma pensionistica complementare, in caso di:

  • perdita di requisiti di partecipazione; ad esempio, in caso di cambio dell’attività lavorativa è possibile trasferire integralmente la posizione individuale alla nuova forma pensionistica complementare di riferimento;
  • scelta volontaria; trascorsi 2 anni dall’adesione a un Fondo pensione, è possibile trasferire liberamente l’intera posizione individuale a un’altra forma pensionistica. 
    Il trasferimento consente di proseguire comunque il “percorso previdenziale” senza interruzioni.

È importante sapere, però, che in caso di trasferimento da un Fondo pensione negoziale a un Pip o di adesione individuale a un Fondo pensione aperto, il lavoratore perderà il diritto al versamento aggiuntivo da parte del datore di lavoro, a meno di specifici accordi aziendali.

Scudo Consulenze dal 1972

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